Oblio su Internet: come fare ricorso
Riferimenti normativi, regole privacy e modulistica per chiedere la rimozione di link e pagine web dai motori di ricerca contenenti propri dati riservati: diritto all'oblio su Internet.
Se un utente chiede ad motore web come Google di
essere rimosso dalle pagine che appaiono fra i risultati di
ricerca, la norma sul diritto all’oblio Internet impone ai
motori di alla web company di sopprimere il link: diversamente ci si può
rivolgere al Garante Privacy (che nel corso del 2015 ha definito una
cinquantina di ricorsi) oppure all’autorità giudiziaria. Vediamo cosa
prevede la legge, anche alla luce della sentenza 2014 della Corte di
Giustizia UE (il caso “Google Spain”) e cosa fare per applicarla.
La sentenza n.131/12 concede la rimozione dei
riferimenti personali di un privato cittadino, su sua esplicita richiesta, da
un sito e dai risultati delle ricerche. La persona può
rivolgersi direttamente al motore di ricerca, che esamina la
fondatezza della richiesta e provvede a rimuovere i link. Se il motore non
da seguito alla domanda, l’interessato può fare ricorso al Garante
Privacy o all’autorità giudiziaria.
Domande e ricorsi
Per la richiesta a Google sono a disposizione modello online consultabili
nella sezione “Rimozione di informazioni da Google” del Centro
Assistenza: Contattaci – Privacy, protezione e sicurezza online,
selezionando l’opzione Ricerca. Anche il Garante
Privacy pubblica online il modulo per il ricorso
(Modello esercizio diritti in materia di protezione dati personali),
nella sezione Modulistica.
Diritto di rimozione
Con particolare riferimento a Google, la sentenza stabilisce che l’attività
di selezione, organizzazione in archivio e pubblicazione dei risultati (propria
dei motori web) costituisce un trattamento dei dati personali, con
tutti gli obblighi che comporta. Le leggi europee tutelano il diritto alla riservatezza e
i motori di ricerca sono da questo punto di vista vincolati al pieno rispetto
di tali norme, in qualità di responsabili del trattamento di
dati personali.
Regole ed eccezioni
Ci sono alcune eccezioni, come le notizie di interesse pubblico: se i diritti della persona prevalgono sull’interesse degli
altri utenti, però, tutto dipenderà dalla natura dell’informazione, dal suo
carattere “sensibile” e dall’interesse del pubblico, che varia a seconda del
ruolo del soggetto in questione. In ogni caso, dopo un determinato periodoscatta
comunque il diritto all’oblio, perché i dati
possono risultare non più pertinenti, eccessivi in rapporto
alle finalità per le quali sono stati trattati e troppo lontani nel
tempo:
«anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con
il tempo, incompatibile con la direttiva».
Criteri
Nel valutare una domanda, il gestore (come Google)
deve verificare:
«se l’interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti
la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un
elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire
dal suo nome. Qualora si verifichi un’ipotesi siffatta, i link verso
le pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale
elenco di risultati, a meno che sussistano ragioni particolari, come il
ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse
preminente del pubblico ad avere accesso, nell’ambito di una ricerca siffatta,
a dette informazioni».
Rimozioni 2015
Fino ad ora, l’opportunità di presentare ricorso è stata sfruttata solo da
un esiguo numero di persone a fronte delle migliaia di istanze rigettate dalla
società di Mountain View.
I casi definiti dal Garante sono circa 50, di cui 1/3 risolti con
l’accoglimento della richiesta di rimozione link. Questi casi
riguardavano pagine web con dati personali ritenuti non più di interesse
pubblico, informazioni spesso eccedenti, riferite anche a persone estranee alla
vicenda giudiziaria narrata o lesive della sfera privata. In tutti gli
altri casi respinti, è risultato prevalente l’interesse
pubblico ad accedere alle informazioni. Si trattava, in prevalenza, di vicende
processuali di sicuro interesse pubblico, anche a livello locale, spesso
recenti o per le quali non erano ancora stati esperiti tutti i gradi di
giudizio. I dati personali riportati, tra l’altro, risultavano trattati nel
rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.
Fonte: Garante Privacy
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