Oblio su Internet: come fare ricorso

Riferimenti normativi, regole privacy e modulistica per chiedere la rimozione di link e pagine web dai motori di ricerca contenenti propri dati riservati: diritto all'oblio su Internet.

Se un utente chiede ad motore web come Google di essere rimosso dalle pagine che appaiono fra i risultati di ricerca, la norma sul diritto all’oblio Internet impone ai motori di alla web company di sopprimere il link: diversamente ci si può rivolgere al Garante Privacy (che nel corso del 2015 ha definito una cinquantina di ricorsi) oppure all’autorità giudiziaria. Vediamo cosa prevede la legge, anche alla luce della sentenza 2014 della Corte di Giustizia UE (il caso “Google Spain”) e cosa fare per applicarla.
La sentenza n.131/12 concede la rimozione dei riferimenti personali di un privato cittadino, su sua esplicita richiesta, da un sito e dai risultati delle ricerche. La persona può rivolgersi direttamente al motore di ricerca, che esamina la fondatezza della richiesta e provvede a rimuovere i link. Se il motore non da seguito alla domanda, l’interessato può fare ricorso al Garante Privacy o all’autorità giudiziaria.
Domande e ricorsi
Per la richiesta a Google sono a disposizione modello online consultabili nella sezione “Rimozione di informazioni da Google” del Centro Assistenza: Contattaci – Privacy, protezione e sicurezza online, selezionando l’opzione Ricerca. Anche il Garante Privacy pubblica online il modulo per il ricorso (Modello esercizio diritti in materia di protezione dati personali), nella sezione Modulistica.
Diritto di rimozione
Con particolare riferimento a Google, la sentenza stabilisce che l’attività di selezione, organizzazione in archivio e pubblicazione dei risultati (propria dei motori web) costituisce un trattamento dei dati personali, con tutti gli obblighi che comporta. Le leggi europee tutelano il diritto alla riservatezza e i motori di ricerca sono da questo punto di vista vincolati al pieno rispetto di tali norme, in qualità di responsabili del trattamento di dati personali.
https://secure-it.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=it-ade&cg=13534&si=it-bnl_u01_it
Regole ed eccezioni
Ci sono alcune eccezioni, come le notizie di interesse  pubblico: se i diritti della persona prevalgono sull’interesse degli altri utenti, però, tutto dipenderà dalla natura dell’informazione, dal suo carattere “sensibile” e dall’interesse del pubblico, che varia a seconda del ruolo del soggetto in questione. In ogni caso, dopo un determinato periodoscatta comunque il diritto all’oblio, perché i dati possono risultare non più pertinenti, eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e troppo lontani nel tempo:
«anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva».
Criteri
Nel valutare una domanda, il gestore (come Google) deve verificare:
«se l’interessato abbia diritto a che le informazioni in questione riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Qualora si verifichi un’ipotesi siffatta, i link verso le pagine web contenenti tali informazioni devono essere cancellati da tale elenco di risultati, a meno che  sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, giustificanti un interesse preminente del pubblico ad avere accesso, nell’ambito di una ricerca siffatta, a dette informazioni».
Rimozioni 2015
Fino ad ora, l’opportunità di presentare ricorso è stata sfruttata solo da un esiguo numero di persone a fronte delle migliaia di istanze rigettate dalla società di Mountain View.
I casi definiti dal Garante sono circa 50, di cui 1/3 risolti con l’accoglimento della richiesta di rimozione link. Questi casi riguardavano pagine web con dati personali ritenuti non più di interesse pubblico, informazioni spesso eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata o lesive della sfera privata. In tutti gli altri casi respinti, è risultato prevalente l’interesse pubblico ad accedere alle informazioni. Si trattava, in prevalenza, di vicende processuali di sicuro interesse pubblico, anche a livello locale, spesso recenti o per le quali non erano ancora stati esperiti tutti i gradi di giudizio. I dati personali riportati, tra l’altro, risultavano trattati nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.

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